La misura agevolativa "Credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)" è un contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto per gli investimenti realizzati nelle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Con riferimento alle annualità 2026 - 2028, l'art. 1, commi 444 e ss ha previsto che la disciplina del credito d'imposta ZLS non si applichi ai territori delle Regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale in quanto ricomprese nella ZES UNICA e continui ad applicarsi alle aree ammissibili ex articolo 107.3 lett.c) del TFUE delle ZLS attive o da attivarsi sino al periodo di vigenza del regime (31.12.2028). In sintesi: - l'agevolazione fiscale, in forma di credito d'imposta, è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 ed in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti; - in relazione all'ambito territoriale di riferimento, il credito d'imposta potrà essere riconosciuto e fruito in relazione ad investimenti realizzati nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) istituite o da istituire all'interno delle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono escluse le aree della regione Abruzzo, Marche e Umbria ammissibili alla predetta deroga, in quanto comprese nel campo d'applicazione del regime agevolativo "Credito d'imposta investimenti nella ZES unica"; - conformemente alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, l'intensità massima di aiuto concedibile può raggiungere fino al 25 % nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE della regione Lazio di cui alla classificazione NUTS LAZ5-LAZ6-LAZ7 (ITI44 e ITI45). Nelle restanti "aree c)" l'intensità massima applicabile è pari al 15%; - alle predette intensità, può essere riconosciuta una maggiorazione del 10% o del 20%, rispettivamente per investimenti realizzati dalle medie o dalle piccole imprese. Di un'ulteriore maggiorazione del 5% possono beneficiare gli investimenti contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024 (regolamento STEP). - in merito alla dotazione annua del regime, il credito d'imposta è concesso nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2026 - 2027 - 2028.