Contributo a fondo perduto per consentire alle professioniste ed ai professionisti che svolgono l'attività professionale in forma individuale, associata o societaria di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e paternità L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario per ciascun figlio non può superare il limite massimo pari a euro 6.000,00 ovvero euro 8.000,00 nel caso in cui l'intervento sia rivolto ad un minore con handicap grave. L'ammontare del contributo è pari a: - 60% delle spese ammissibili, qualora alla data di presentazione della domanda di contributo non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al reddito professionale; - 50% delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere inferiore a 20.000,00 euro; - 40% delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 euro; - 30% delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro. Nel caso in cui la richiesta di contributo sia riferita a interventi di conciliazione per il figlio con handicap grave le percentuali sono elevate rispettivamente del 10%. Esclusivamente per le spese sostenute per l'intervento previsto per l'attivazione di rapporti di sostituzione o collaborazione, l'ammontare del contributo è elevato all' 80% delle spese ammissibili, qualora il rapporto di sostituzione o di collaborazione venga attivato con un sostituto o un collaboratore iscritto da non più di dodici mesi all'Ordine o Collegio di pertinenza o all'associazione inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche previsto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2004 ovvero inserita ai sensi della legge 4/2013, nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi. La domanda per il medesimo figlio può essere presentata per tre volte fino al raggiungimento del limite massimo di contributo pari a euro 6.000,00. Qualora gli interventi di conciliazione siano rivolti ad un minore con handicap grave la domanda di contributo può essere presentata per cinque volte fino al raggiungimento del limite massimo di contributo pari a euro 8.000,00. Le domande di contributo successive alla prima possono essere presentate solo dopo l'avvenuta presentazione all'ufficio della rendicontazione relativa alla domanda precedente. Nel caso in cui i genitori siano entrambi professionisti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, qualora un genitore abbia già presentato la domanda di contributo per uno qualsiasi degli interventi di conciliazione, l'altro genitore non può presentare domanda di contributo per il medesimo figlio. Nel caso in cui i genitori siano entrambi professionisti, separati legalmente e non conviventi, è consentito a ciascun genitore presentare la domanda di contributo nel limite massimo del 50% del contributo massimo consentito per ciascun figlio ovvero nella misura del 100% in caso di rinuncia da parte di un genitore a favore dell'altro. Le domande di contributo devono essere presentate in bollo (16,00 euro), prima dell'inizio degli interventi di conciliazione, e devono essere presentate esclusivamente tramite sistema telematico dedicato e accessibile dal sito web della Regione FVG (vedi link presente in questa pagina alla voce "Link istituzionale").